
Si sa, quando ci sono di mezzo delle detrazioni, l’Agenzia delle Entrate controlla anche il materiale dei chiodi con cui vengono appesi i quadri e se questi causano un abbassamento del rendimento energetico dell’abitazione, sono problemi piuttosto caldi.
Battute a parte, quando si parla di bonus detrazione 110% o superbonus, occorre seguire alla lettera tutte le indicazioni fornite dagli esperti, in quanto il terreno risulta essere piuttosto minato e il rischio di incorrere in spiacevoli sorprese è molto alto.
Per quanto riguarda le opere di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico l’applicazione del superbonus 110% è prevista solamente nelle ipotesi in cui le detti lavori vengano dichiarati nella denuncia di inizio lavori (scia), come confermato dall’Agenzia delle entrate con la circolare con la risposta 11/2021.
Dette opere, quindi, possono rientrare nella detrazione prevista per il superbonus solo qualora rientranti nelle opere previste per la riduzione del rischio sismico in riferimento a costruzioni demolite e nuovamente ricostruite con previsione di un maggior incremento della superficie volumetrica.
Pertanto, qualora detti lavori rientrino nella previsione di cui all’articolo 3, primo comma, lettera d) del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) gli interventi rientranti in demolizioni cui fanno seguito ricostruzioni di edifici già esistenti ma con una differente progettazione, sia questa relativa alla sua sagoma, o alla diversa composizione del sedime su cui vengono eretti, possono essere fatti rientrare nelle previsioni normative del decreto Rilancio; quindi, queste innovazioni, se si presumono rientranti in tali criteri, devono rispettare le indicazioni previste specificatamente per l’adeguamento alla normativa antisismica o rientrare nelle cosiddette opere trainanti previste per l’efficientamento energetico.
Inoltre, parrebbe che con la Legge di Bilancio 2021 queste agevolazioni siano prorogate anche per tutto l’anno 2021, questo in funzione anche del decreto ristori bis, il quale prevede misure atte alla salvaguardia e alla tutela di tutte le attività più colpite dal covid-19, quindi compreso anche tutto il settore dell’edilizia.
Ad ogni modo, queste opere, qualora non rientranti nell’ecobonus o nel superbonus 110% possono essere fatte ricadere all’interno delle agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni straordinarie, benché la percentuale relativa alla detrazione si riduca notevolmente.
Altra informazione estremante importante è quella relativa agli interventi previsti nei centri storici, in quanto il decreto inizialmente prevedeva la limitazione di ampliamenti di edifici rientranti in queste zone, poi in un secondo momento, a seguito di circolare interpretativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata rilasciata una interpretazione meno rigorosa di queste disposizioni.